Lancio di pietre e snack in campo all'Arechi, la decisione del Giudice Sportivo
La Salernitana è stata sanzionata dal Giudice Sportivo dopo i brutti episodi dell'ultima partita di campionato che ha visto protagonisti i suoi tifosi.

La Salernitana è stata sanzionata dal Giudice Sportivo per il lancio di pietre in campo e snack, da parte dei suoi tifosi, durante il match contro la Roma. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Milan, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzio-natori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al com-portamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 40.000,00 con diffida: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, tre bottigliette d'acqua e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Conclude il comunicato del club granata.








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