Giudice Sportivo, stangata per il Lecce. Multato anche il Napoli
Il Giudice Sportivo, attraverso un comunicato ufficiale apparso sui canali istituzionali della Lega, ha pubblicato le sue decisioni.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate attraverso un comunicato ufficiale lanciato sui canali istituzionali della Lega.
Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Como, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Monza. Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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