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Cori razzisti non ravvisati. Il Giudice Sportivo grazia la Fiorentina, Napoli multato


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Pubblicato nella sezione Campionato
Cori razzisti non ravvisati. Il Giudice Sportivo grazia la Fiorentina, Napoli multato
Immagine generata da intelligenza artificiale per AreaNapoli.it a scopo illustrativo

Il Giudice Sportivo ha multato il Napoli e non la Fiorentina, non sono stati ravvisati i cori razzisti contro i partenopei allo Stadio Franchi.


Il giudice sportivo della Serie A, dopo le sette gare della diciannovesima giornata che si sono disputate lo scorso weekend ha comminato ammende a cinque società tra cui il Napoli di De Laurentiis. Nessuna sanzione per la Fiorentina per i cori dei tifosi viola contro i napoletani, evidentemente non ravvisati dagli ufficiali di gara. Di seguito il comunicato:


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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


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Gaetano Brunetti
Giornalista pubblicista dal 2012, ama da sempre il giornalismo. In passato ha collaborato tra l'altro con Cronache di Napoli ed Il Roma. Premiato alla 22° edizione dell'Oscar Campano del Calcio.
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