Cori contro Maignan allo Stadio di Udine, la decisione del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione per i cori contro Maignan del Milan, durante la partita dello scorso week end contro l'Udinese.

I cori disdicevoli contro Maignan sentiti alla Dacia Arena per Udinese-Milan, hanno fatto il giro della rete. Il Giudice Sportivo, ha preso la sua decisione in merito. Ecco il comunicato ufficiale: "Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all'effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;
Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro, conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall'art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);
Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e fi-nanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e CGS);
Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall'art. 28, comma 4, CGS, ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse".
La società friulana, quindi, giocherà la prossima partita in casa senza i suoi tifosi, questa la decisione del Giudice Sportivo di Serie A.








Niente Sarri! Allegri o Italiano: pro e contro dei due allenatori
Attenzione a De Laurentiis: colpo di scena per il post-Conte, due nuovi nomi
"1 agosto 1926", coro e testo
"Sono napoletano", coro e testo
Guarda tutti i video pubblicati su AreaNapoli.it
